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Phishing e home banking: la banca deve risarcire il cliente truffato

Nel caso di operazioni effettuate con strumenti elettronici (home banking), spetta alla banca verificare la riconducibilità delle stesse alla volontà del cliente, impiegando la diligenza dell’“accorto banchiere”. L’eventuale uso dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi rientra nel rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento (banca), prevedibile ed evitabile con appropriate misure tecniche (es. Token e OTP), volte a verificare la riferibilità delle operazioni suddette alla volontà del correntista. La banca non risponde del danno patito dal cliente, solo qualora dimostri che il fatto sia attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo (Cassazione Civile, 12 aprile 2018).

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