Le attività di recupero crediti possono comportare il risarcimento del danno per violazione della privacy.

Secondo recente Cassazione, viola la riservatezza il creditore che nell’attività di recupero credito comunichi a terzi, anziché al debitore, informazioni sull’inadempimento.

In tema di trattamento dei dati personali, integra una violazione del diritto alla riservatezza il comportamento di un creditore il quale, nell’ambito dell’attività di recupero credito, svolta direttamente ovvero avvalendosi di un incaricato, comunichi a terzi (familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), piuttosto che al debitore, le informazioni, i dati e le notizie relative all’inadempimento e/o al debito nel quale questo versi oppure utilizzi modalità che palesino a osservatori esterni il contenuto della comunicazione senza rispettare il dovere di circoscrivere la comunicazione, diretta al debitore, ai dati strettamente necessari all’attività recuperatoria.